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Regolamento - Programma di Partnership

Introduzione

Il presente Regolamento del Programma di Partnership stabilisce le regole per la partecipazione di persone fisiche o giuridiche interessate al Programma di Partnership Zonda, organizzato da BB Trade Estonia OÜ con sede legale in: Harju County, Tallinn, Central City District, Rävala pst 2, 10145 Estonia, iscritta al Registro delle Imprese con il numero 14814864, operante su www.zondaglobal.com e sottodomini, nonché le regole per l'utilizzo del Programma ad opera dei Partecipanti.

Il presente documento è in vigore dal 03.01.2022.


§ 1 Definizioni

Giorno Festivo – giorno ufficialmente libero dal lavoro secondo la legge sui giorni festivi del 18 gennaio 1951 e il sabato

Borsa - la piattaforma per lo scambio di valute virtuali situata su www.zondaglobal.com.

Cliente - qualsiasi persona fisica o giuridica che ha utilizzato il link di raccomandazione per la borsa delle valute virtuali Zonda e ha creato un nuovo account utente presso la Borsa

Link di Raccomandazione - un link generato individualmente per ogni Partecipante al Programma, costituente l’unico strumento per assegnare un Cliente a un Partecipante al Programma

Mese di Calendario - il periodo dal primo giorno di ogni mese all'ultimo giorno dello stesso mese

Organizzatore - BB Trade Estonia OÜ con sede legale a Harju County, Tallinn, Central City District, Rävala pst 2, 10145 Estonia, iscritta al registro delle imprese con il numero 14814864, che gestisce e amministra il Programma

Programma - Programma di Partnership Zonda per raccomandare www.zondaglobal.com e i suoi sottodomini attraverso il Link di Raccomandazione

Commissione - percentuale delle entrate generate quando si effettua una transazione (commissione di transazione) da parte dei Clienti raccomandati dal Partecipante al Programma

Regolamento - il presente Regolamento del Programma di Partnership, che definisce i principi di partecipazione al Programma e l'uso del Programma da parte di tutte le persone che vi partecipano

RGPD - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Tabella delle Tariffe e delle Commissioni - la tabella contenente le tariffe attuali delle imposte e delle commissioni per i servizi forniti da Zonda o disponibili sul Servizio, disponibile sulla piattaforma www.zondaglobal.com 

Servizio - zondaglobal.com e i suoi sottodomini

Partecipante al Programma - qualsiasi persona fisica o giuridica che ha aderito al Programma

§ 2 Adesione al Programma

  1. Possono partecipare al Programma solo le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età al più tardi il giorno dell'iscrizione al Programma e che abbiano piena capacità di agire, nonché le persone giuridiche. Una persona interessata a partecipare al Programma, che soddisfa le condizioni specificate al punto. 1 di cui sopra, è tenuta a leggere e accettare le disposizioni del Regolamento
  2. La partecipazione al Programma, l'accettazione del Regolamento e la fornitura dei dati personali è completamente volontaria, tuttavia l'Organizzatore stabilisce che la mancata accettazione del Regolamento rende impossibile la partecipazione al Programma. La trasmissione dei dati personali ad opera del Partecipante al programma è un requisito contrattuale.
  3. Per aderire al Programma, dopo aver effettuato l'accesso al Servizio, vai alla scheda "Affiliazione" e accetta il contenuto del Regolamento inviando la seguente dichiarazione: "Confermo di aver letto il Regolamento del Programma di Partnership e di accettarne interamente il contenuto. Fornisco i miei dati personali volontariamente e dichiaro che sono corrispondenti al vero. Dichiaro di aver letto l'informativa ai sensi dell'articolo 13 RGPD, comprese le informazioni sullo scopo e sui mezzi del trattamento dei dati personali.”

§ 3 Diritti e obblighi dell'Organizzatore del Programmar

  1. L'Organizzatore, che è anche l'operatore della Borsa, è responsabile dell'organizzazione e della gestione del Programma.
  2. L'Organizzatore fornisce ai Partecipanti al Programma i Link di Raccomandazione e i banner pubblicitari che promuovono la Borsa, al fine di consentire ai Partecipanti al Programma di partecipare attivamente ed efficacemente al Programma.
  3. L'Organizzatore si riserva di non concedere la Commissione a quei Partecipanti al Programma che forniranno informazioni errate o incomplete nel Link di Raccomandazione o che acquisiranno Clienti in modo non conforme alle disposizioni di legge o alle disposizioni del presente Regolamento.
  4. L'Organizzatore è responsabile della registrazione dei Clienti che hanno utilizzato i Link di Raccomandazione di ogni Partecipante al Programma e traccerà l'attività dei Clienti sulla Borsa. Ciò è in accordo con il Regolamento di Zonda, il cui contenuto è accettato da ogni Cliente prima della creazione di un account utente presso la Borsa e la Politica della Privacy dell'Organizzatore.
  5. Le informazioni sull'attività del Cliente presso la Borsa saranno visualizzate nel pannello del Partecipante al Programma alla voce "Affiliazione".
  6. L'Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare l'installazione e il diritto di chiudere l'account utente del Cliente presso la Borsa, se necessario, a causa delle norme legali vigenti o delle procedure interne dell'Organizzatore.
  7. L'Organizzatore si riserva il diritto di escludere dal Programma gli Utenti del Programma, le cui attività violano la legge, il Regolamento, le regole di convivenza sociale o le buone maniere e che promuovono il Servizio su siti inappropriati. Per siti web inappropriati si intendono, in particolare, quelli che sono dedicati ai bambini, promuovono la pornografia e la violenza, sono discriminatori in termini di razza, sesso, religione, nazionalità, orientamento sessuale o età, promuovono attività legalmente vietate o violano i diritti di proprietà intellettuale
  8. L'Organizzatore si riserva il diritto di sospendere o terminare il Programma in qualsiasi momento.

§ 4 Diritti e obblighi del partecipante al programma

  1. Il Partecipante al Programma è autorizzato a promuovere attivamente ed efficacemente il Sito web, la Borsa e l'Organizzatore al fine di massimizzare i propri profitti e quelli dell'Organizzatore.
  2. Nel promuovere il Sito Web, la Borsa e l'Organizzatore, il Partecipante al Programma è obbligato ad usare solo mezzi che non violino la legge applicabile, la reputazione dell'Organizzatore, le regole di convivenza sociale e le buone maniere, e che influenzino positivamente l'immagine del Servizio, della Borsa e dell'Organizzatore
  3. Il Partecipante al Programma ha il diritto di inserire i Link di Raccomandazione e i banner pubblicitari in qualsiasi luogo dei suoi siti web, alle condizioni specificate nel Regolamento.
  4. I Link di Raccomandazione e i banner pubblicitari non possono essere inseriti in email non richieste (spam), post non autorizzati, chat o utilizzando bot.
  5. Il Partecipante al Programma sostiene tutti i costi derivanti dalla promozione del Servizio, della Borsa e dell'Organizzatore ai propri clienti.
  6. Il Partecipante al Programma non è autorizzato a creare, pubblicare o distribuire qualsiasi materiale scritto relativo al Sito web, alla Borsa e all'Organizzatore senza previa presentazione e autorizzazione dell'Organizzatore.
  7. Il Partecipante al Programma è obbligato a cooperare pienamente con l'Organizzatore nell'uso e nel mantenimento dei Link di Raccomandazione e di tutti gli altri mezzi di promozione messi a disposizione dall'Organizzatore
  8. Accettando il Regolamento, il Partecipante al Programma si impegna a:
    • a) utilizzare l'URL completo del Link di Raccomandazione o il codice HTML per collocare su siti web e rendere disponibili banner e altro materiale promozionale,
    • b) Posizionare Link di Raccomandazione, banner e altri materiali promozionali in sezioni pertinenti e visibili dei propri siti web.

      9. Il partecipante al programma è obbligato a:   
    • a) non modificare né rimuovere qualsiasi parte del codice, banner pubblicitario, Link di Raccomandazione o del materiale promozionale; aggiornare i Link di Raccomandazione, i banner pubblicitari e qualsiasi altro materiale promozionale in conformità con i cambiamenti introdotti dall'Organizzatore.

§ 5 Commissioen di partenza

  1. La commissione di partenza ricevuta per un dato Mese di Calendario da ogni Partecipante al Programma corrisponde al 20% del reddito netto generato da ciascuno dei Clienti raccomandati dal Partecipante al Programma.
  2. La commissione di partenza è la commissione minima che ogni Partecipante al Programma può ricevere.
  3. Ogni Partecipante al Programma ha l'opportunità di ricevere una Commissione superiore a quella iniziale, dopo aver raggiunto il numero richiesto di nuovi Clienti in un determinato Mese di Calendario, in conformità con i principi stabiliti nel § 5 del Regolamento.
  4. L’Aliquota della Commissione può anche essere aumentato per uno specifico Partecipante al Programma dopo un accordo individuale con l'Organizzatore.
  5. La Commissione è accreditata sull’account del Partecipante nella valuta in cui è stata addebitata la commissione sull'operazione del Cliente

§ 6 Commissione Aumentata

  1. La Commissione Aumentata concessa nel Programma dipende dal numero di nuovi Clienti della Borsa acquisiti dal Partecipante al Programma in un determinato Mese di Calendario e ammonta a: 
  2. La Commissione Aumentata entro il numero richiesto di nuovi Clienti in un dato Mese di Calendario si applicherà al Partecipante al Programma per il Mese di Calendario successivo, che cade dopo il regolamento di un dato Mese Civile. La liquidazione di un determinato Mese di Calendario viene effettuata dall'Organizzatore entro il terzo (3) giorno del mese successivo al Mese di Calendario da liquidare, a condizione che se tale termine cade in un giorno festivo, la liquidazione avrà luogo il giorno successivo che non sia un Giorno Festivo..
  3. Affinché il Partecipante al Programma riceva la commissione maggiorata, il Partecipante al Programma deve ottenere, in un dato Mese di Calendario all'interno del Programma, l’introito del Programma generato dalla Commissione dovuta da tutti i nuovi Clienti per un importo non inferiore a 10,00 PLN.
  4. Il numero di nuovi Clienti della Borsa accumulati in ogni Mese di Calendario incluso nella modifica dell'importo della Commissione dovuta nel Programma comprende solo:
    a) Clienti acquisiti attraverso il Link di Raccomandazione di un determinato Partecipante al Programma aggiunto alle statistiche del Programma in modo automatico,
    b) Clienti che hanno verificato o almeno tentato di verificare l'account dell'utente presso la Borsa
  5. I Partecipanti al Programma che soddisfano le condizioni di cui al contenuto del presente paragrafo riceveranno una Commissione maggiorata rispetto alla Commissione di partenza specificata nel § 4 del Regolamento, nell'importo indicato nella tabella contenuta nel punto 1 di cui sopra, valido per l'intero Mese di Calendario successivo alla data di regolamento del Mese di Calendario in cui il Partecipante al Programma avrà acquisito il numero richiesto di nuovi Clienti.

§ 7 Pagamento della Commissione

  1. Il pagamento della Commissione dovuta sarà effettuato dall'Organizzatore tramite bonifico bancario su un conto corrente di un Partecipante al Programma da lui fornito nel Servizio.

  2. Il pagamento della Commissione dovuta sarà effettuato nella valuta in cui la Commissione è stata concessa, in conformità con il § 5.5 del Regolamento.
  3. Solo un Partecipante al Programma che è pienamente identificato e verificato in conformità con i requisiti della legge applicabile ha diritto a ricevere la Commissione.
  4. L'importo minimo da versare è indicato nella Tabella delle Imposte e delle Commissioni.
  5. Il Partecipante al Programma può avere un solo conto nel Programma.
  6. Il Partecipante al Programma ha il diritto di ricevere la Commissione a vita da tutte le transazioni del Cliente raccomandato, registrato presso la Borsa, finché sarà presente in qualità di Partecipante al Programma
  7. Se l’account presso la Borsa del Cliente raccomandato dal Partecipante al Programma sarà bloccato, e l'Organizzatore sarà obbligato a restituire i fondi ivi depositati, l'Organizzatore non sarà tenuto a pagare una Commissione al Partecipante al Programma a titolo dell'utile generato dal Cliente bloccato.
  8. Qualora l'Organizzatore o le autorità competenti conducano un procedimento di indagine nei confronti del Cliente, l'Organizzatore ha il diritto di trattenere il pagamento della Commissione dovuta sugli utili generati dal Cliente fino al completamento dell'indagine.

§ 8 Protezione dei dati personali e politica della privacy

  1. Le norme di trattamento dei dati personali utilizzati dall'Organizzatore sono stabilite nel presente Regolamento e nella "clausola informativa RGPD", che è allegata al presente Regolamento e ne è parte integrante

  2. Il Titolare del trattamento dei dati personali dei Partecipanti al Programma è l'Organizzatore, ossia BB Trade Estonia OÜ con sede legale: Harju County, Tallinn, Central City District, Rävala pst 2, 10145 Estonia, iscritta al Registro delle Imprese con il numero 14814864. Il Titolare del trattamento ratta i dati personali degli Utenti per gli scopi per cui i dati sono stati originariamente raccolti Se lo scopo originario del trattamento dei dati personali per cui i dati sono stati raccolti sarà cambiato, il Titolare del trattamento, prima di tale ulteriore trattamento, sarà tenuto ad informare l'Utente in conformità all'Art. 13 (3) del Regolamento, e se necessario a raccogliere il consenso dell'Utente al trattamento dei dati personali di cui all'Art. 6 comma 1 lett. a del Regolamento.
  3. Il Titolare del trattamento è tenuto a proteggere i dati personali degli Utenti del servizio.

§ 9 Riservatezza

  1. Al Partecipante al Programma possono essere affidati dati riservati riguardanti l'attività dell'Organizzatore, così come i dati personali dei Clienti ottenuti da un dato Partecipante.. L'Organizzatore autorizza il Partecipante al Programma a trattare i dati personali dei Clienti quali: data di iscrizione, nome dell'utente e valore della commissione riscossa dal Cliente durante le transazioni in borsa, esclusivamente nella misura necessaria all'adempimento dell'accordo concluso per la partecipazione al presente Programma di Partnership. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali dei Clienti scade al momento delle dimissioni del Partecipante dal Programma, così come in caso di cessazione della cooperazione tra le Parti.

  2. I dati riservati dell'Organizzatore devono essere intesi come tutte le informazioni che costituiscono il segreto commerciale dell'Organizzatore, con particolare riferimento alle  informazioni di natura commerciale relative all'attività commerciale svolta dall'Organizzatore, tutti i dati sui Clienti della Borsa, comprese le informazioni sul nome utente, la data di registrazione e l'ammontare degli utili, le informazioni tecniche, tecnologiche e organizzative dell'attività dell'Organizzatore, altre informazioni riguardanti il Sito Web, la Borsa e l'Organizzatore, alle quali il Partecipante al Programma ha accesso in relazione alla sua partecipazione al Programma (di seguito denominati Dati Riservati)
  3. Il partecipante al Programma si impegna a mantenere segreti i Dati Riservati, ossia a non registrare su alcun supporto dati, duplicare, diffondere, trasferire, divulgare o mettere a disposizione in qualsiasi forma i Dati Riservati a terzi o enti, senza aver ottenuto il consenso preventivo, esplicito e scritto dell'Organizzatore
  4. Il Partecipante al Programma accetta di utilizzare i Dati Riservati al solo scopo di intraprendere le attività relative alla partecipazione al Programma.
  5. Il Partecipante al Programma deve conservare tutti i Dati Riservati in modo da garantire una tutela completa contro la perdita, la diffusione, l'accesso non autorizzato o la divulgazione a terzi o entità, e in caso di divulgazione, diffusione, duplicazione, accesso non autorizzato o perdita dei Dati Riservati, dovrà informare immediatamente l'Organizzatore in proposito.
  6. Aderendo al presente Programma, il Partecipante al Programma dichiara di essere stato informato della minaccia, ai sensi delle disposizioni dei §71 e §72 della legge estone sulla protezione dei dati personali del 12 dicembre 2018, di responsabilità penale e della possibilità di imporre al responsabile del trattamento le ammende previste dall'articolo 83 del regolamento RGPD. Nonostante la responsabilità prevista dalle disposizioni di cui sopra, l'Organizzatore segnala che una violazione delle regole di protezione dei dati dell'Organizzatore può essere considerata come una violazione degli obblighi contrattuali fondamentali e comportare la cessazione immediata del presente Programma di Partnership.
  7. L'Organizzatore può addebitare al Partecipante al Programma una penale contrattuale dell'importo di 1 000 PLN (mille zloty polacchi) per ogni caso di violazione dell'obbligo di mantenere segreti i Dati Riservati. L'importo totale delle sanzioni contrattuali per la violazione dell'obbligo di mantenere il segreto sui Dati Riservati non potrà superare i 50.000 PLN (cinquantamila zloty polacchi).
  8. L'obbligo di mantenere la segretezza dei Dati Riservati, come definito nel presente paragrafo, vincola il Partecipante al Programma a tempo indeterminato e, in particolare, non si estinguerà in seguito alla rinuncia del Partecipante al Programma alla partecipazione al Programma stesso, e il Partecipante al Programma non potrà essere esonerato da tale obbligo, tranne nei casi esplicitamente indicati nel Regolamento

§ 10 Relazioni tra le parti

  1. L'Organizzatore e il Partecipante al Programma sono indipendenti l'uno dall'altro e nulla in questo Regolamento stabilisce tra loro un rapporto di partnership, franchising, rappresentanza o impiego.

  2. Il Partecipante al Programma non è in alcun modo autorizzato a fare o accettare proposte, offerte o dichiarazioni d'intenti per conto dell'Organizzatore.

§ 11 Garanzie

  1. L'Organizzatore non fornisce alcuna garanzia esplicita o implicita riguardo al Programma

  2. Il funzionamento del Programma si svolge interamente via Internet, per cui il Partecipante al Programma rimane l'unico responsabile della garanzia di un accesso ininterrotto e senza interruzioni a Internet per poter partecipare al Programma, e l'Organizzatore non risponderà delle conseguenze di eventuali interruzioni dell'accesso a Internet o di errori imputabili al provider Internet
  3. L'Organizzatore non risponderà di errori nella trasmissione dei dati, in particolare a causa del fallimento dei sistemi ICT, dei sistemi di telecomunicazione, dei sistemi di alimentazione, nonché a causa di ritardi nel funzionamento di un operatore esterno che fornisce la trasmissione dei dati.
  4. L'Organizzatore non risponderà della mancanza di accesso al Programma per ragioni che non dipendono dall'Organizzatore.
  5. Per motivi di sicurezza o per qualsiasi altra ragione al di fuori del controllo dell'Organizzatore, quest'ultimo ha il diritto di bloccare o sospendere temporaneamente l'accesso al Programma per un periodo di tempo necessario a rimuovere i rischi o le irregolarità.
  6. L'Organizzatore si impegna ad informare i Partecipanti al Programma di qualsiasi interruzione tecnica prevista, che impedisca l'accesso al Programma.
  7. Fatte salve le limitazioni imposte da disposizioni inderogabili di legge, l'Organizzatore non risponderà dei danni derivanti dall'impossibilità del Partecipante al Programma di utilizzare il Programma a causa di un funzionamento improprio, errori, carenze, interruzioni, difetti, ritardi nella trasmissione dei dati, virus informatici, guasti del sistema informatico attraverso il quale il Programma opera.

§ 12 Diritto applicabile

  1. Per tutti i servizi forniti dall'Organizzatore ai partecipanti al Programma attraverso il Servizio il diritto applicabile è la legge della Repubblica di Estonia.

  2. Eventuali controversie relative ai Servizi forniti dall’Organizzatore saranno risolte dai tribunali ordinari competenti.
  3. Il Partecipante al Programma facente parte della categoria dei consumatori ha la possibilità di utilizzare una procedura di reclamo e ricorso extragiudiziale. Le informazioni su come accedere alle suddette modalità e procedure di risoluzione delle controversie sono disponibili, tra l'altro, sulla piattaforma online ODR dell'UE, disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13 Conclusione della partecipazione al Programma

  1. Ogni Partecipante al Programma può ritirarsi dal Programma in qualsiasi momento.

  2. Per ritirarsi dal programma, il partecipante al programma deve inviare una dichiarazione di ritiro al seguente indirizzo e-mail: [email protected] una dichiarazione di ritiro dalla partecipazione al Programma.
  3. L'Organizzatore ha il diritto di revocare il diritto del Partecipante al Programma in qualsiasi momento e senza preavviso, se il Partecipante al Programma non mostra attività nel Programma, ossia non avrà acquisito alcun nuovo cliente per almeno 2 anni, inviando una comunicazione di questo fatto all'indirizzo e-mail indicato nel Servizio.
  4. L'Organizzatore ha il diritto di sospendere temporaneamente la partecipazione del Partecipante al Programma, in caso di sospetto fondato di una violazione della legge, delle disposizioni del Regolamento, dei diritti dell'Organizzatore o di terzi, delle regole di convivenza sociale o del buon costume, fino a quando non sia chiarito se la violazione sia effettivamente avvenuta.
  5. L'Organizzatore ha il diritto di privare il Partecipante al Programma del diritto di partecipare al Programma senza preavviso, se il Partecipante al Programma viola la legge, le regole di convivenza sociale, il buon nome dell'Organizzatore o una delle disposizioni del Regolamento, inviando una comunicazione di questo fatto all'indirizzo e-mail indicato nel Servizio.
  6. Al momento della rinuncia al Programma da parte del Partecipante al Programma o della privazione del Partecipante al Programma del diritto di partecipare al Programma, tutti i diritti e i privilegi concessi al Partecipante al Programma ai sensi del presente Regolamento diverranno  nulli, e il Partecipante al Programma sarà tenuto a rimuovere immediatamente tutti i Link di Raccomandazione e i banner pubblicitari dell'Organizzatore.
  7. In caso di rinuncia al Programma ad opera del Partecipante al Programma o di cessazione del diritto del Partecipante al Programma di partecipare al Programma, quest'ultimo avrà diritto alle sole Commissioni non pagate del periodo precedente alla cessazione della partecipazione al Programma, ma non avrà diritto ad alcuna Commissione dopo la cessazione della partecipazione al Programma
  8. L'Organizzatore può trattenere temporaneamente i pagamenti per garantire che il Partecipante riceva l'importo dovuto.
  9. Se l'Organizzatore permetterà il proseguimento dell’attività, presso la Borsa, dei Clienti raccomandati da un Partecipante al Programma la cui partecipazione al Programma è cessata, ciò non equivarrà alla ripresa della partecipazione al Programma.
  10.  La cessazione della partecipazione al Programma non solleva il Partecipante al Programma dalla responsabilità per le violazioni del Regolamento risalenti al periodo precedente alla cesssazione.

§ 14 Modalità della procedura di reclamo

  1. Se, a giudizio del Partecipante al Programma, i Servizi forniti dall’Organizzatore non vengono eseguiti in conformità con le disposizioni del Regolamento, il Partecipante potrà presentare un reclamo secondo le modalità indicate nel presente paragrafo
  2. Tutte le obiezioni saranno segnalate sotto forma di reclamo, che può essere presentato:
    • a) per iscritto all’indirizzo: BB Trade Estonia OÜ, Harju County, Tallinn, Central City District, Rävala pst 2, 10145 Estonia
    • b) in forma elettronica, inviato all’indirizzo email:: [email protected] 
  3. Il reclamo dovrà contenere:
    • a) nome (login) con cui il Partecipante al Programma appare nel Servizio;
    • b) oggetto e circostanze che giustificano il reclamo;
    • c) metodo proposto per la risoluzione del reclamo.
  4. I reclami saranno trattati senza indugio, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di ricezione. Nel caso in cui il reclamo non contenga le informazioni necessarie per l'elaborazione del reclamo, l’Organizzatore chiederà al Partecipante al Programma di integrare il reclamo nella misura necessaria, e il periodo di 14 (quattordici) giorni avrà inizio dalla data di consegna del reclamo integrato. In casi giustificati l'Organizzatore può prolungare il tempo di investigazione del reclamo di ulteriori 14 (quattordici) giorni, di cui la persona che presenta il reclamo sarà informata. Nel caso di servizi forniti da entità esterne, il tempo di trattamento del reclamo può essere prolungato del tempo previsto per il trattamento del reclamo da parte di una determinata entità. Il Partecipante al Programma ne sarà informato e riceverà i dettagli dell'entità che fornisce il servizio.
  5. La persona che presenta il reclamo sarà informata sulla forma di evasione del reclamo nella forma in cui il reclamo stesso sarà stato presentato.

  6. Il Partecipante al Programma ha il diritto di appellarsi alla decisione presa dall'Organizzatore nell'ambito del reclamo per iscritto, all'indirizzo della sede legale dell'Organizzatore, o tramite e-mail al seguente indirizzo: [email protected] . Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente § saranno applicate di conseguenza al ricorso.

§15 Modifiche del Regolamento

  1. In primo luogo, l'Organizzatore ha il diritto di modificare il Regolamento in qualsiasi momento, e la modifica entrerà in vigore alla data specificata dall'Organizzatore, a condizione che la data di entrata in vigore delle modifiche non possa essere inferiore a 7 giorni dalla data di messa a disposizione dei Partecipanti al Programma del Regolamento modificato.
  2. Ogni Partecipante al Programma sarà informato del cambiamento del Regolamento tramite una e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica da lui fornito nel Servizio.
  3. La mancata accettazione dei cambiamenti del Regolamento è sinonimo della necessità di interrompere la partecipazione al Programma.
  4. Qualora non accetti le modifiche al Regolamento, al fine di rescindere il contratto, il Partecipante al Programma dovrà comunicarlo immediatamente a Zonda, per iscritto o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica:  [email protected] ., prima della scadenza di 7 giorni dalla data di ricevimento dell'e-mail con le informazioni sulle modifiche al Regolamento.
  5. La mancata comunicazione di cui al punto 4 di cui sopra, nel tempo specificato, sarà interpretata come l’accettazione, da parte del Partecipante al Programma, delle modifiche introdotte.
 
 

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